“La Corte di giustizia europea, con la sentenza resa nella causa C 218/22, sancisce che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostano con la norma nazionale che prevede il non riconoscimento al versamento, da parte del datore di lavoro pubblico, di un’indennità finanziaria al lavoratore per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti, e non goduti alla data della cessazione volontaria del rapporto di lavoro. Tale sentenza, rivolta al pubblico impiego, riguarda anche i professionisti della sanità pubblica. Da tempo i sindacati denunciano la grave situazione in cui versa la Sanità, dove, per assicurare la continuità dei servizi nonostante la cronica carenza di personale, i professionisti hanno accumulato, stima Anaao Assomed, un credito di oltre 5 milioni di giornate di ferie non godute. Prevedendo il possibile ricorso da parte di medici che hanno visto negato il riconoscimento delle ore di straordinario e dei giorni di ferie non goduti, ho presentato, in Consiglio regionale, una interrogazione per chiedere all’assessore alla Sanità quale sia la situazione in Veneto e quanti medici sarebbero coinvolti. È una questione che la Giunta regionale non può ignorare.”